CREDITO D’IMPOSTA (4.0) PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La legge di Bilancio 2022 (n.234 del 30.12.2021 _ art. 44 e seguenti) ha prorogato fino al 2025 il credito d’imposta a favore delle aziende che investono in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale del le imprese in applicazione del Piano Nazionale Transizione Industria 4.0.

La legge ha stabilito aliquote diverse, a seconda dei beni oggetto d’investimento, dell’importo dell’investimento e del periodo nel quale è realizzato:

a) Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio del l’impresa

• È prevista unaliquota del 20% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026 , a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti fino ad un minimo del 20% dell’importo totale dell’investimento.

La legge di bilancio 2025 ha introdotto un tetto massimo di 2.2 miliardi di euro per l’agevolazione. Il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospesa la possibilità di inviare nuove richieste per fruire dell’agevolazione.

I fondi saranno attribuiti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al GSE. A partire dal 18 maggio 2024, infatti, le richieste devono essere presentata unicamente tramite piattaforma GSE.

NB. Il limite non si applica agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge di bilancio il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

b) Beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa (elencati nell’allegato B alla legge n. 232/2016)

La Legge di Bilancio 2025 ha eliminato le agevolazioni fiscali previste dal Piano Nazionale Transizione Industria 4.0 sui beni immateriali.

A chi spetta?

Possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001.

L’utilizzo del credito è subordinato al rispetto da parte dell’impresa beneficiaria delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

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